I fondi di mutualizzazione sono un’opportunità offerta dall’UE per ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole.
Possono operare in maniera complementare o alternativa agli altri strumenti di risk-management, in particolare a quello assicurativo, per i rischi che non trovano in esso concreta protezione.
Ci sono, infatti, alcuni tipi di garanzie, o alcune garanzie su determinati territori e per determinate colture o allevamenti che, per una serie di motivazioni, il mercato non assicura (scarso valore economico, mancanza di dati attuariali alla base del calcolo del rischio).
I fondi possono ricevere un sostegno solo previo riconoscimento. I requisiti minimi per il loro riconoscimento, le regole per l’adesione degli agricoltori e per l’accesso alle compensazioni finanziarie sono stabiliti dal Mipaaf (decreto n. 10158/2016 e s.m.i e decreto 1411/2019).
I gestori dei fondi possono essere cooperative agricole e consorzi di cooperative, società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, organizzazioni dei produttori e associazioni di organizzazioni di produttori, organismi collettivi di difesa, – in forma singola o associata – e le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole.
Il fondo può erogare compensazioni alle imprese agricole aderenti solo se attive (ai sensi del regolamento comunitario), in possesso di un fascicolo aziendale e iscritte alla C.C.I.A.A.
La compensazione, che copre un importo fino al valore protetto, si attiva al superamento di una soglia minima di danno pari al 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore.
L’elenco completo dei prodotti assoggettabili a copertura mutualistica con l’agevolazione pubblica, così come le date limite per la sottoscrizione delle coperture, sono riportati nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), un documento approvato annualmente dal Mipaaf, consultabile sul sito internet www.politicheagricole.it
I Fondi di mutualizzazione nascono su base volontaria dall’associazione di agricoltori e allevatori che decidono di mettere a fattor comune una parte delle proprie risorse allo scopo di condividere i rischi legati a emergenze climatiche e/o sanitarie.
Questa tipologia di fondi, basata sul principio dell’aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche tra i soci aderenti, rappresenta non solo uno strumento innovativo di gestione del rischio, ma spesso anche l’unico modo per gestire alcuni rischi non assicurati dalle compagnie. Possono contribuire alla costituzione/integrazione del capitale a disposizione del fondo anche altri soggetti pubblici e privati diversi dalle imprese agricole aderenti.
Il costo di adesione alla copertura mutualistica è competitivo e vantaggioso per le imprese aderenti. Gli agricoltori, infatti, versano al fondo solo la parte privata di tale quota, ovvero il 30% del totale. Il restante 70% è finanziato con risorse pubbliche.
Come nel caso delle assicurazioni, le coperture mutualistiche migliorano la capacità delle imprese agricole di far fronte agli impegni finanziari derivanti dagli investimenti, con effetti positivi in termini di rating e competitività.
A seguito del riconoscimento del fondo, il soggetto gestore, sulla base delle adesioni, provvede a presentare una Domanda di Sostegno e la successiva Domanda di Pagamento per ricevere il contributo pubblico sulle quote di adesione alla copertura mutualistica.
Stessa procedura dovrà essere seguita per ricevere il contributo sulle spese amministrative di costituzione del fondo stesso e sugli interessi sui mutui commerciali eventualmente contratti, previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa. Ad oggi, la domanda di riconoscimento, presentata dal soggetto gestore, costituisce anche manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici della presente sottomisura.
Ad oggi l’attività istruttoria vede riconosciuti:5 fondi di mutualizzazione di cui 2 fondi di mutualità per le fitopatie, 1 fondo di mutualità per le fitopatie dell’uva da vino, 1 fondo di mutualità per le fitopatie dei seminativi e un fondo per i rischi climatici e sanitari.
Nell’ambito delle attività propedeutiche all’attivazione delle Sottomisure 17.2 e 17.3, da oggi è disponibile un documento di Linee guida dedicato alla fase di riconoscimento ufficiale dei Fondi e dei relativi Soggetti gestori. Considerata l’innovatività della materia, attraverso le Linee guida si vuole promuovere la diffusione di orientamenti tecnici e indicazioni attuative al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei proponenti Fondi di mutualità e IST .
L’intento è di dare un supporto, attraverso suggerimenti ed esempi, alla compilazione dei vari documenti che ciascun Soggetto deve necessariamente elaborare ai fini del riconoscimento”
l’Unione Europea e lo Stato Italiano puntano a favorire la costituzione di fondi di mutualizzazione e di stabilizzazione del reddito quali strumenti per la gestione del rischio delle imprese agricole. Un piccolo vademucum nato dalla collaborazione tra Mipaaf, ISMEA e Agea illustra cosa sono i fondi di mutualizzazione e come vi si accede